Diamo un’occhiata alla Legge sugli impianti pubblicitari del Cantone che regola l’installazione di impianti pubblicitari in luoghi all’aperto

Ogni qualvolta si vuole realizzare una pubblicità su strada, di qualsiasi natura (cartellone, manifesto, installazione, veicoli a motore ecc.) è sempre bene sapere quali sono le normative da rispettare.
Attualmente è in vigore la Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007, emanata dal Gran Consiglio cantonale. Un testo non lunghissimo costituito da 5 titoli e da appena 12 articoli, pertanto lo si può definire breve e chiaro.
Dalla legge è esclusa la pubblicità di carattere culturale o sociale. Pertanto, possiamo affermare che il raggio di azione è quello prettamente commerciale.
Il primo articolo premette che la legge è emanata affinché la pubblicità non leda la sicurezza stradale, il decoro dei beni paesaggistici, culturali e naturalistici, l’ordine pubblico e la moralità.
Già all’articolo 2 si definisce che il campo della legge riguarda gli “impianti pubblicitari percettibili dall’area pubblica, situati su fondi pubblici o privati”. Pertanto non importa se la pubblicità sia su suolo pubblico, ma piuttosto il fatto che sia comunque visibile da chi è di passaggio su strade, aree verdi e altri percorsi all’aperto.
L’articolo 3 dispone che tutte le pubblicità siano soggette ad autorizzazione che deve essere rilasciata dal Comune per le zone edificabili e dal Consiglio di Stato per le zone non edificabili. Ai Comuni viene data la possibilità di stabilire criteri specifici e talvolta più stringenti. Come poi stabilito nell’art. 6, le autorizzazioni sono soggette ad una tassa variabile da un minimo di 50 CHF ad un massimo di 2.500.- ed eventuali perizie sono a carico del committente. Le multe per eventuali violazioni della legge (art. 8) variano da un minimo di 100 CHF ad un massimo di 10.000.-, salvo eventuali ulteriori spese di modifica o rimozione dell’impianto disposte dalle autorità.
Meno vincolanti i casi di pubblicità per eventi temporanei: “gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali in particolare sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni sottostanno a semplice comunicazione al Municipio”.
I cittadini interessati, qualora ritengano che la pubblicità non rispetti i criteri di decoro e sicurezza a cui si è già accennato, possono far ricorso per far rimuovere le pubblicità indesiderate.
Le pubblicità di tabacco non sono ammesse, salvo deroghe per casi eccezionali. Altri casi particolari come l’alcool e il gioco sono trattati da un’altra legge, quella sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.
Uno spazio fondamentale è dato alla tutela della lingua italiana: i messaggi pubblicitari devono essere necessariamente in lingua italiana. Ammesse traduzioni ma queste devono essere meno appariscenti della lingua originale.
Insomma, le norme non sono tante, e sicuramente chiare e semplici. In alcuni rari casi sono i regolamenti comunali a complicare la questione ma, a grandi linee, non ci sono zone d’ombra.
Q-Tecno agisce sempre nel rispetto della legge e fa un controllo preventivo affinché vengano rispettati tutti i vincoli. Qualora necessario, affianca il cliente per il rilascio delle autorizzazioni.